TFR e previdenza complementare: dal 1° luglio 2026 cambiano le regole. Cosa devono sapere le imprese sportive

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la riforma della destinazione del Trattamento di Fine Rapporto introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, commi 204-205).

Per i datori di lavoro del settore privato, comprese le imprese sportive, non si tratta di una semplice novità tecnica: cambia la logica del sistema e si aggiungono nuovi obblighi informativi e procedurali, con scadenze ravvicinate. FIIS invita le imprese associate a farsi trovare pronte.

La novità di fondo: si inverte la logica della scelta

Fino a oggi il lavoratore aveva sei mesi per decidere la destinazione del proprio TFR e, in assenza di scelta, scattava il silenzio-assenso verso la previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026 la logica si rafforza e si comprime nei tempi: per i lavoratori subordinati del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici), in mancanza di una scelta espressa entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati.

In concreto, “non scegliere” significa far confluire il TFR maturando nel fondo pensione di riferimento. La scelta ha una conseguenza importante: il conferimento del TFR al fondo è irreversibile, mentre il mantenimento in azienda resta una decisione modificabile in seguito.

Chi è coinvolto

La riforma riguarda una platea ampia, ed è utile distinguere le posizioni:

  • Neoassunti di prima assunzione dal 1° luglio 2026: 60 giorni per scegliere, poi adesione automatica.
  • Lavoratori non di prima assunzione: all’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire l’informativa sugli accordi collettivi applicabili, verificare la scelta già compiuta in passato e farsi rilasciare apposita dichiarazione.
  • Lavoratori già in forza al 1° luglio 2026 che non hanno mai espresso una scelta: dovranno comunicare la propria volontà entro il 31 dicembre 2026.

Il fondo di destinazione, in caso di silenzio, è quello individuato dal contratto collettivo applicato in azienda; ove il CCNL non individui una forma pensionistica di riferimento, opera il fondo residuale previsto dalla normativa.

Gli adempimenti per le imprese sportive

Il punto più delicato per le imprese è l’onere informativo**, che diventa condizione di correttezza del rapporto. Al momento dell’assunzione, e comunque nei primi mesi, il datore di lavoro deve:

  • consegnare un’informativa chiara sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • illustrare le opzioni disponibili (mantenimento del TFR in azienda oppure conferimento al fondo) e le conseguenze della mancata risposta, ossia l’adesione automatica;
  • mettere a disposizione la modulistica per l’esercizio della scelta e raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori.

L’assenza o la genericità dell’informativa espone l’impresa a profili di inadempimento: per il settore sportivo, fatto di organizzazioni spesso snelle sul piano amministrativo, è essenziale strutturare per tempo procedure e modelli di gestione delle assunzioni.

Il versamento al Fondo di Tesoreria INPS

La riforma ridisegna anche l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (cioè¨ di chi mantiene il TFR in azienda). Il calcolo della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo si basa ora sulla media annua dei dipendenti, secondo un meccanismo progressivo:

  • 2026-2027: obbligo per le aziende con una media di almeno 60 addetti;
  • 2028-2031: soglia ordinaria di 50 addetti;
  • dal 2032: soglia di 40 addetti.

Sul piano operativo, il decreto lavoro 2026 ha prorogato dal 16 maggio al 16 luglio 2026 il termine per il versamento dei primi sei mesi al Fondo di Tesoreria; nel flusso Uniemens va utilizzato il nuovo codice causale “CF05”, secondo le istruzioni fornite dall’INPS.

Il profilo fiscale: perchè orientarsi conta

La riforma rende più conveniente la previdenza integrativa: il limite di deducibilità dei contributi sale a 5.300 euro annui (il TFR conferito al fondo resta escluso dal massimale) e le prestazioni dei fondi godono di una tassazione agevolata, dal 15% al 9% in funzione degli anni di permanenza, a fronte della tassazione del TFR liquidato in azienda, legata all’aliquota IRPEF media (indicativamente tra il 23% e il 43%). Sono inoltre più flessibili le modalità di erogazione delle prestazioni.

A supporto del nuovo quadro, la COVIP ha pubblicato a giugno 2026 le direttive operative che chiariscono i principali punti applicativi dell’adesione automatica.

La posizione di FIIS

Per le imprese sportive la riforma non è un adempimento marginale: incide sull’organizzazione delle assunzioni, sulla gestione amministrativa e sulla relazione con i lavoratori sportivi e con il personale di supporto. FIIS seguirà l’evoluzione applicativa della misura e mettere a disposizione delle imprese associate strumenti informativi e modulistica aggiornata, perchè l’adeguamento avvenga in modo semplice, corretto e nei tempi previsti.

Il messaggio operativo è uno solo: rivedere subito le procedure di assunzione e l’informativa al lavoratore, senza attendere la prima scadenza.

*Riferimenti normativi: legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 204-205, modificativi del d.lgs. n. 252/2005; direttive COVIP di giugno 2026; istruzioni INPS sul versamento al Fondo di Tesoreria (codice Uniemens “CF05”).

Fac-simile Informativa di fine rapporto (TFR) e adesione alla previdenza complementare

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