In sintesi
- È stato pubblicato il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, destinato a sostituire il D.P.R. 917/1986 dopo quasi quarant’anni.
- Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Per tutto il 2026 continua a valere il TUIR storico.
- L’operazione è dichiaratamente compilativa: aliquote, detrazioni e deduzioni restano quelle che conosciamo. Cambia la numerazione degli articoli.
- Per il comparto sportivo la notizia è buona: le agevolazioni della riforma dello sport non stanno nel TUIR, ma nel D.Lgs. 36/2021. La franchigia fiscale dei 15.000 euro e le soglie contributive non sono toccate dal riordino.
- Resta però un lavoro di manutenzione: gli articoli del TUIR che si usano ogni giorno nella gestione sportiva cambiano numero, e con essi contratti, lettere d’incarico, modulistica e note informative.
Cosa è stato pubblicato
Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26/L), è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
Il provvedimento attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 111/2023 per la revisione del sistema tributario, che ha già prodotto il testo unico dedicato all’IVA e che vedrà presto completato quello su adempimenti e accertamento.
Il nuovo TUIR riordina in 377 articoli e 9 allegati l’intera disciplina di IRPEF e IRES, raccogliendo in un unico corpo normativo anche numerose disposizioni che nel tempo erano state introdotte in leggi e decreti diversi.
Due date, e non vanno confuse
La successione temporale è netta e conviene fissarla subito:
- 4 luglio 2026 — il decreto entra formalmente in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta;
- 1° gennaio 2027 — le disposizioni del nuovo Testo Unico trovano concreta applicazione.
Nel periodo intermedio continua a operare il D.P.R. 917/1986, che produce pienamente i propri effetti. Il criterio interpretativo è quello ordinario: per ciascun periodo d’imposta occorre individuare la disposizione vigente nel momento in cui si è verificato il presupposto fiscale.
Tradotto per un’associazione sportiva: i compensi erogati nel 2026, e le dichiarazioni che li riguardano, restano regolati dal vecchio TUIR anche se presentate nel 2027.
La sostanza non cambia. I numeri sì.
Il legislatore non ha inteso riscrivere le imposte, ma ricomporle. Le aliquote IRPEF, le detrazioni per carichi di famiglia e le deduzioni restano immutate nella sostanza: ciò che cambia è la fonte normativa di riferimento, più organica e leggibile.
Questo però non significa che l’operazione sia indolore. Il riordino comporta:
- la rinumerazione degli articoli, con la conseguenza che ogni riferimento normativo contenuto in circolari, contratti, atti e software gestionali dovrà essere aggiornato;
- l’aggiornamento della modulistica, perché le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2027 faranno riferimento al nuovo testo;
- un fabbisogno di formazione, perché individuare rapidamente la norma applicabile richiederà di padroneggiare una struttura diversa.
Per agevolare il passaggio, molti articoli del nuovo testo riportano il riferimento alla corrispondente disposizione del previgente D.P.R. 917/1986. È una scelta utile, ma non sostituisce la verifica puntuale: pur trattandosi di un intervento dichiaratamente compilativo, il riordino ha comportato scelte non sempre neutre.
La buona notizia: la riforma dello sport è fuori dal TUIR
È il punto che interessa direttamente le imprese sportive, ed è rassicurante.
Le agevolazioni che governano oggi il lavoro sportivo non sono contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, ma in una fonte autonoma, il D.Lgs. 36/2021:
- la franchigia fiscale di 15.000 euro sui compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo è nell’art. 36, comma 6, con l’autocertificazione disciplinata dal comma 6-bis;
- la franchigia contributiva di 5.000 euro e la riduzione al 50% dell’imponibile IVS fino al 31 dicembre 2027 sono negli artt. 35, commi 8-bis e 8-ter;
- la disciplina dei rimborsi ai volontari è nell’art. 29, comma 2.
Nessuna di queste norme rientra nel perimetro del riordino, che sostituisce il D.P.R. 917/1986. L’impianto agevolativo del settore, in altre parole, resta dov’è.
Una cautela, però, va detta. Il nuovo Testo Unico non si limita a riordinare il vecchio TUIR: assorbe anche disposizioni che negli anni erano state disseminate in leggi e decreti diversi. Prima di citare a memoria, nel 2027, la collocazione di una norma fiscale che riguarda lo sport, conviene verificarla sul testo. Lo faremo, e ne daremo conto agli associati.
Gli articoli che invece cambiano numero, e che usiamo ogni giorno
Se le norme sportive restano al loro posto, la gestione quotidiana di una ASD o di una SSD poggia però su una serie di articoli del TUIR che saranno rinumerati. I più ricorrenti:
| Riferimento oggi | A cosa serve nella gestione sportiva |
| art. 53 | redditi di lavoro autonomo — inquadramento del professionista sportivo con partita IVA |
| art. 67, comma 1, lett. l) | redditi diversi — prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sportive |
| art. 71, comma 2 | determinazione del reddito diverso al netto delle spese inerenti documentate: è la norma che regge il trattamento dei rimborsi spese |
| art. 13 | detrazioni per redditi di lavoro dipendente — determina la no tax area e quindi le soglie di compatibilità con NASpI e DIS-COLL |
| art. 51 | determinazione del reddito di lavoro dipendente — rimborsi, trasferte, fringe benefit |
Sono i riferimenti che compaiono nelle lettere d’incarico, nei prospetti paga, nelle note informative agli atleti e nei regolamenti interni. Dal 1° gennaio 2027 andranno tutti rimappati.
Il nodo del rinnovo contrattuale
C’è una coincidenza di calendario che merita attenzione. Il CCNL Sport (CNEL H077) è vigente fino al 31 dicembre 2026: la trattativa di rinnovo si aprirà quindi proprio a cavallo dell’entrata in applicazione del nuovo Testo Unico.
Il testo che nascerà da quel rinnovo verrà scritto e sottoscritto sotto la nuova numerazione. Chi predispone le clausole dovrà evitare di trascinarsi i riferimenti del D.P.R. 917/1986, che dal 1° gennaio 2027 saranno abrogati: un contratto collettivo che cita norme non più vigenti è un problema in sede ispettiva, non un dettaglio redazionale.
Lo stesso vale per la modulistica di sistema: contratti individuali, autocertificazioni sul superamento delle soglie, informative di trasparenza.
Cosa fare adesso
Diciotto mesi sembrano molti, ma il lavoro è di censimento e va cominciato presto.
- Mappare i riferimenti al TUIR presenti nella propria contrattualistica e nella propria modulistica. È un’operazione che si fa una volta sola e che poi serve per anni.
- Verificare i software gestionali: i fornitori aggiorneranno la numerazione, ma le personalizzazioni e i modelli caricati dall’utente no.
- Non toccare nulla per il 2026: gli atti e le dichiarazioni relativi a quest’anno restano regolati dal vecchio TUIR. Anticipare la nuova numerazione su documenti che riguardano il 2026 è un errore, non una previdenza.
- Datare i documenti: dal 1° gennaio 2027 ogni atto nuovo va predisposto con i riferimenti aggiornati, verificando la corrispondenza prima di ogni deposito o comunicazione formale.
FIIS è al fianco delle imprese sportive
Nei prossimi mesi metteremo a disposizione degli associati una tavola di raccordo settoriale: solo gli articoli del TUIR che ricorrono nella gestione sportiva, con vecchia e nuova numerazione a fronte e l’indicazione degli atti in cui compaiono più di frequente. Uno strumento breve, pensato per stare su una scrivania e non in una biblioteca.
Insieme alla tavola pubblicheremo i fac-simile aggiornati di lettera d’incarico, autocertificazione sulle soglie e informativa di trasparenza.
