1. Il quadro: da dove arrivano i nuovi importi
La rivalutazione discende dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 58 dell’11 maggio 2026, recepito dall’INAIL con la circolare n. 35/2026.
Dal 1° luglio 2026 il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente in:
- € 20.712,30 (minimale annuo)
- € 38.465,70 (massimale annuo)
Si tratta dei due valori-cardine dell’articolo 116, comma 3, del d.P.R. 1124/1965: da essi discendono, a cascata, tutti i limiti di imponibile utilizzati per il calcolo dei premi.
2. Il punto che interessa direttamente lo sport
Per i lavoratori subordinati sportivi — che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. 36/2021, sono assicurati indipendentemente dal fatto che operino nell’area del professionismo o del dilettantismo — la retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
In concreto: si parte dalla retribuzione realmente corrisposta, ma se questa scende sotto il minimale il premio si calcola sul minimale; se supera il massimale, il premio si calcola sul massimale.
| Dal 1° luglio 2026 | Minimo | Massimo |
| Lavoratori sportivi subordinati (annuo) | € 20.712,30 | € 38.465,70 |
Va ricordato che, per espressa previsione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 36/2021, le stesse retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta: la rivalutazione non produce dunque solo un effetto di costo, ma anche un effetto di tutela per il lavoratore infortunato.
3. I collaboratori amministrativo-gestionali: si ragiona a mesi, non ad anno
Per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di ASD e SSD, Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2021), l’obbligo assicurativo segue la disciplina dei lavoratori parasubordinati (art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 38/2000). La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto però di limiti mensili:
| Dal 1° luglio 2026 | Minimo mensile | Massimo mensile |
| Lavoratori parasubordinati e co.co.co. amministrativo-gestionali | € 1.726,03 | € 3.205,48 |
Due avvertenze operative spesso trascurate:
- per i rapporti di durata inferiore all’anno, il compenso va ripartito per i mesi (o frazioni di mese) di durata del rapporto e il compenso medio mensile così ottenuto va confrontato con minimale e massimale mensile;
- il premio è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente.
4. Attenzione a non confondere: chi è assicurato e chi no
È il punto su cui, dall’entrata in vigore della riforma, si concentra il maggior numero di errori nella gestione amministrativa degli enti sportivi.
Rientrano nella copertura INAIL:
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dall’area del professionismo o del dilettantismo (art. 34, comma 1, d.lgs. 36/2021);
- i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD e SSD, Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2021), assicurati secondo la disciplina dei parasubordinati: si tratta di una delle novità di maggior rilievo della riforma, poiché prima del 1° luglio 2023 questi collaboratori erano del tutto esclusi dalla tutela pubblica;
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato ex art. 30 del d.lgs. 36/2021;
- i prestatori di lavoro occasionale che rientrano nell’ambito dell’art. 54-bis del d.l. 50/2017.
Non rientrano invece nella copertura INAIL:
- i lavoratori sportivi titolari di co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c. nell’area del dilettantismo, per i quali opera esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dell’art. 51 della legge 289/2002, con polizze private (art. 34, comma 3, d.lgs. 36/2021);
- i volontari sportivi di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021, anch’essi coperti con polizze private;
- i lavoratori sportivi autonomi che rendono la prestazione con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.;
- i direttori di gara che operano nel settore dilettantistico.
La linea di confine, in sintesi, non passa fra professionismo e dilettantismo, ma fra natura del rapporto e contenuto della prestazione: le mansioni amministrativo-gestionali sono espressamente escluse dalla nozione di lavoratore sportivo dell’art. 25, eppure proprio i collaboratori che le svolgono sono coperti dall’INAIL, mentre i lavoratori sportivi in co.co.co. non lo sono.
5. Gli altri valori utili per il settore
| Voce | Dal 1° luglio 2026 |
| Dirigenti senza contratto part-time | € 128,22 giornalieri – € 3.205,48 mensili |
| Dirigenti con contratto part-time | € 16,03 orari |
| Retribuzione di ragguaglio (familiari, soci e associati senza retribuzione fissa) | € 69,04 giornalieri – € 1.726,03 mensili |
| Familiari partecipanti all’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) | € 69,32 giornalieri – € 1.732,93 mensili |
| Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale (fra cui i tirocinanti e gli allievi dei corsi di istruzione professionale) | € 69,04 giornalieri – € 1.726,03 mensili |
Rilevano inoltre, per gli enti che ospitano percorsi formativi: il premio speciale unitario annuale IeFP per l’anno formativo 2026/2027, pari a € 70,96 (€ 0,39 giornalieri), con onere per i maggiori rischi rideterminato in € 38,26 dal 1° settembre 2026; e il premio annuale per alunni e studenti di scuole o istituti non statali, pari a € 10,54 in regolazione per l’anno scolastico 2025/2026 e € 10,64 in anticipo per il 2026/2027.
6. Le voci di tariffa applicabili allo sport
Restano fermi i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto interministeriale 21 novembre 2022:
- voce 0590 — “Attività dei lavoratori sportivi”: atleti, allenatori, maestri, selezionatori e direttori di gara del settore professionistico;
- voce 0610 — istruttori sportivi;
- voce 0722 — attività d’ufficio, per le collaborazioni amministrativo-gestionali.
La corretta attribuzione della voce è determinante: la differenza di tasso fra la 0590 e la 0610 è di un ordine di grandezza, e un inquadramento impreciso si traduce in un premio significativamente errato in eccesso o in difetto.
7. Che cosa fare, in pratica
- Verificare l’anagrafica dei rapporti in essere: distinguere con precisione subordinati sportivi, co.co.co. sportivi (fuori INAIL), co.co.co. amministrativo-gestionali, volontari e autonomi.
- Aggiornare i parametri nei software paghe con decorrenza 1° luglio 2026, tenendo presente che per l’anno 2026 i nuovi valori rilevano solo per il periodo successivo a tale data.
- Ricontrollare le posizioni con compensi bassi: nel dilettantismo è frequente che la retribuzione effettiva sia inferiore al minimale, con conseguente calcolo del premio sul minimale stesso.
- Ricontrollare le voci di tariffa attribuite in sede di denuncia di iscrizione o di variazione.
- Programmare l’autoliquidazione 2026/2027 considerando l’impatto della rivalutazione sulla regolazione dell’anno.
Riferimenti normativi
- D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25, 28, 29, 30, 34, 35 e 37
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 29 e 116, comma 3
- D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, commi 2 e 3
- D.M. Lavoro 21 novembre 2022 (retribuzioni e riferimenti tariffari)
- D.M. Lavoro 11 maggio 2026, n. 58
- Circolare INAIL n. 35/2026
- Circolare INAIL 27 ottobre 2023, n. 46
La FIIS – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi richiama l’attenzione delle imprese associate sulla rivalutazione disposta dall’INAIL con la circolare n. 35/2026, che produce effetti diretti sul costo del lavoro a partire dal 1° luglio 2026.
Per approfondimenti e assistenza, le imprese associate possono rivolgersi alla segreteria FIIS all’indirizzo segreteria@fiis.it.
