| €5.000 Tetto detassabile per il 2026-2027 (era 3.000) | 1% Imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali (era 5%) | €80mila Reddito da lavoro dipendente dell’anno prima, soglia di accesso |
La detassazione dei premi di risultato è uno degli strumenti più efficaci per legare la retribuzione ai risultati dell’impresa. La Legge di Bilancio 2026 l’ha resa molto più conveniente; un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate l’ha appena resa anche più flessibile. Vediamo cosa significa, in concreto, per chi gestisce una società o un’impresa sportiva con dipendenti.
Cosa ha cambiato la Manovra 2026
La disciplina dei premi di produttività nasce con la Legge di Stabilità 2016 e consente di sostituire l’IRPEF ordinaria e le relative addizionali con un’unica imposta agevolata sui premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Per il biennio 2026-2027 la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta su due fronti: ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 1% e ha innalzato il limite di premio agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi per lavoratore.
Restava però un punto aperto. La norma, nel ritoccare aliquota e tetto, richiamava espressamente solo la disposizione che regola il premio erogato in denaro, senza menzionare quella che permette al lavoratore di convertirlo in welfare aziendale. Il rischio era un’asimmetria poco logica: 5.000 euro detassabili per il premio in busta paga, ma solo 3.000 euro per chi sceglieva i benefit.
Cosa dice la Risoluzione 22/E
L’Agenzia delle Entrate ha optato per una lettura unitaria della disciplina: la facoltà di convertire il premio in beni e servizi non costituisce un regime fiscale autonomo, ma rinvia alle stesse regole previste per il premio monetario. La conseguenza è netta: il tetto di 5.000 euro si applica anche quando il dipendente sceglie di ricevere il premio sotto forma di welfare o fringe benefit, e non più nel vecchio limite di 3.000 euro.
In sintesi
Per il 2026 e il 2027 il limite di 5.000 euro vale in entrambi i casi: sia per il premio incassato in denaro e tassato all’1%, sia per il premio convertito in beni e servizi di welfare. Restano comunque applicabili, per ciascuna voce di welfare, i limiti specifici dell’articolo 51 del TUIR.
Il nodo decisivo nel settore sportivo
Qui sta il passaggio che ogni imprenditore sportivo deve avere chiaro. L’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. La distinzione tra le due grandi categorie di lavoratore sportivo, introdotta dal D.Lgs. 36/2021, diventa quindi dirimente.
| Rientrano | Lavoratori sportivi dipendenti (tempo determinato o indeterminato) |
| Personale amministrativo, di segreteria e di reception assunto come dipendente | |
| Addetti agli impianti, manutenzione, accoglienza con contratto subordinato | |
| Direttori tecnici o sportivi inquadrati come dipendenti |
| Restano esclusi | Lavoratori sportivi dipendenti (tempo determinato o inCollaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi |
| Lavoratori autonomi e titolari di partita IVA | |
| Prestazioni occasionali e volontari sportivi | |
| Chi nell’anno prima ha superato 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente |
Attenzione
La maggior parte dei rapporti nel mondo sportivo dilettantistico è gestita in forma di collaborazione coordinata e continuativa: per queste figure la detassazione del premio non è applicabile, perché manca il presupposto del lavoro subordinato.
Lo strumento è quindi calibrato sulle imprese sportive strutturate — società sportive, centri e impianti, palestre, piscine, circoli con organico dipendente — più che sulla generalità delle ASD/SSD che operano con i soli compensi sportivi.
Tre esempi pratici per lo sport
Gli importi che seguono sono semplificati a scopo illustrativo e considerano solo l’effetto fiscale (IRPEF e addizionali). Il premio in denaro resta inoltre soggetto alla contribuzione previdenziale ordinaria; la conversione in welfare, a seconda della voce scelta, può abbattere anche quel costo.
| Addetta alla segreteria di un centro sportivo Premio €1.500 · reddito 2025 ≈ €24.000 · aliquota marginale 23% |
| Premio tassato in modo ordinario (≈ 24,8%) netto ≈ €1.128 |
| Premio con imposta sostitutiva 1% netto ≈ €1.485 |
| Maggiore netto per la lavoratrice + €357 |
| Direttore tecnico dipendente di un impianto sportivo Premio €5.000 (tetto) · reddito 2025 ≈ €40.000 · aliquota marginale 33% |
| Premio tassato in modo ordinario (≈ 35%) netto ≈ €3.250 |
| Premio con imposta sostitutiva 1% netto ≈ €4.950 |
| Maggiore netto per il lavoratore + €1.700 |
| La novità: lo stesso premio €5.000 convertito in welfare Rette scolastiche dei figli, abbonamenti, rimborsi trasporti, previdenza complementare |
| Premio €5.000 in denaro, sostitutiva 1% (poi soggetto a contributi) netto in busta ≈ €4.490 |
| Premio €5.000 convertito in welfare ex art. 51 TUIR valore pieno €5.000 |
| Potere d’acquisto recuperato €5.000 pieni |
Il terzo caso è esattamente ciò che la Risoluzione 22/E ha sbloccato fino a 5.000 euro: la conversione in welfare azzera l’imposta e, per le voci compatibili con l’articolo 51 del TUIR, non sconta nemmeno i contributi. Per il lavoratore significa potere d’acquisto pieno; per l’impresa sportiva significa un costo del premio più leggero rispetto all’erogazione monetaria.
Cosa deve fare l’impresa sportiva
Il beneficio non è automatico. Per applicarlo correttamente servono alcuni passaggi formali, il cui mancato rispetto fa decadere l’agevolazione.
| Stipulare un accordo di secondo livello Il premio deve nascere da un contratto collettivo aziendale o territoriale sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Il CCNL nazionale, da solo, non è sufficiente. |
| Definire obiettivi misurabili L’accordo deve collegare il premio a incrementi verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Un premio discrezionale o non parametrato perde l’agevolazione. |
| Depositare l’accordo all’ITL Il contratto va trasmesso telematicamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, allegandone copia. |
| Prevedere l’opzione welfare Per cogliere la novità della Risoluzione 22/E, l’accordo deve dare al lavoratore la facoltà di convertire in tutto o in parte il premio in beni e servizi di welfare. |
| Verificare i requisiti individuali Per ciascun beneficiario va controllata la soglia di reddito dell’anno precedente e la natura subordinata del rapporto. |
La lettura FIIS
Per le imprese sportive con personale dipendente questo è uno strumento di fidelizzazione e di sostegno al potere d’acquisto a costo fiscale minimo. La leva del welfare, ora pienamente utilizzabile fino a 5.000 euro, consente di costruire pacchetti su misura — dalla previdenza complementare ai servizi per la famiglia — particolarmente coerenti con un settore che fa del benessere la propria missione.
Il presente contributo ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce la consulenza professionale sul singolo caso. Gli importi degli esempi sono indicativi, arrotondati e basati su ipotesi semplificate. Per l’applicazione operativa si rinvia al testo della Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, alla L. 199/2025 e ai documenti di prassi richiamati (circolari n. 28/E/2016, n. 5/E/2018, n. 23/E/2023 e n. 5/E/2024).
