Infortuni sul lavoro: cosa cambia con la Circolare INAIL n. 17/2026 per imprese e lavoratori sportivi

Rientro al lavoro senza certificato “definitivo”, chiusura automatica della temporanea entro 15 giorni e accertamenti in telemedicina: le nuove istruzioni operative INAIL.

Con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell’attività lavorativa. Le indicazioni nascono dall’esigenza di aggiornare le procedure alla trasmissione telematica dei certificati, all’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti e all’utilizzo di strumenti di sanità digitale anche negli accertamenti medico-legali.

Si tratta di novità che interessano direttamente datori di lavoro e lavoratori del settore sportivo, ai quali si applica la disciplina ordinaria in materia di tutela infortunistica. FIIS riepiloga di seguito i punti essenziali.

Nessun certificato “definitivo” per rientrare

La principale novità riguarda il rientro in servizio. Il lavoratore può tornare al lavoro al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, senza dover presentare un’ulteriore certificazione “definitiva”. Fa fede l’ultimo certificato ricevuto dall’Istituto.

Chiusura automatica entro 15 giorni

Se alla scadenza della prognosi non perviene un certificato continuativo, l’INAIL provvede a definire d’ufficio il periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni, così da consentire la tempestiva erogazione dell’indennità di infortunio.

Telemedicina per gli accertamenti medico-legali

La certificazione medico-legale, sia continuativa sia definitiva, può ora essere rilasciata anche con modalità di telemedicina, in coerenza con la progressiva digitalizzazione delle procedure INAIL.

Rientro anticipato: serve un certificato correttivo

Diverso il caso del rientro prima della scadenza della prognosi. In questa ipotesi il certificato è obbligatorio: occorre un nuovo certificato che modifichi e anticipi il termine della prognosi originaria. Può rilasciarlo qualunque medico. La regola tutela il lavoratore da eventuali pressioni per un rientro anticipato non sostenuto da valutazione clinica.

Sorveglianza sanitaria sempre attivabile

Resta ferma la facoltà del datore di lavoro di richiedere la verifica dell’idoneità alla mansione specifica tramite il medico competente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa devono fare le imprese sportive

Per le società e associazioni sportive che occupano personale dipendente, le novità si traducono in una gestione più snella del rientro ordinario, ma richiedono attenzione nei casi di rientro anticipato e nel rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria. Si raccomanda di coordinarsi con il proprio consulente del lavoro per l’aggiornamento delle procedure interne.

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 1124/1965; D.Lgs. n. 81/2008; D.Lgs. n. 151/2015; Circolare INAIL n. 10/2016; Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026.

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