Ogni impresa sportiva con lavoratori dipendenti deve fare i conti con una figura spesso sottovalutata ma obbligatoria per legge: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Non si tratta di un ruolo burocratico: l’RLS è il riferimento diretto dei colleghi per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, e la sua gestione scorretta espone il datore di lavoro a sanzioni significative.
FIIS ha elaborato questa guida operativa per aiutare le imprese associate a comprendere chi può ricoprire questo ruolo, come si elegge, quali sono i suoi compiti e le tutele previste dalla legge.
1. Chi è l’RLS
L’RLS è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli su tutti gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Non è un dirigente né un RSPP: è l’interfaccia tra i colleghi e il datore di lavoro sulle questioni di sicurezza — osserva, segnala, propone, controlla.
Può essere presente in ogni luogo di lavoro: in ufficio, in palestra, in campo, in magazzino. Esempi tipici: un operaio eletto dai colleghi in fabbrica, un istruttore sportivo designato nell’ambito delle RSU.
Art. 2, comma 1, lett. i) e Art. 50, D.Lgs. 81/2008
2. Come e quando si elegge l’RLS
L’elezione dell’RLS è un diritto dei lavoratori, non una scelta del datore di lavoro. Avviene di norma il 28 aprile (Giornata Nazionale per la sicurezza) o secondo previsione della contrattazione collettiva.
| Fino a 15 lavoratori: | eletto direttamente dai lavoratori al loro interno |
| Oltre 15 lavoratori: | eletto o designato nell’ambito delle RSU o, in loro assenza, dai lavoratori interni |
| Numero minimo: | 1 RLS fino a 200 dipendenti; 3 da 201 a 1.000; 6 oltre 1.000 |
Obbligo di comunicazione INAIL
Dopo ogni elezione o rinnovo, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo dell’RLS. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da € 54,80 a € 328,80. Documenti utili: verbale di elezione e comunicazione telematica INAIL (dichiarazione unità produttiva).
Art. 47, commi 4, 5, 6, 7 — Art. 18, lett. aa) — Art. 55, comma 5, lett. II, D.Lgs. 81/2008 — Interpello Min. Lavoro n. 16/2014
3. Chi può essere designato RLS e chi no
L’RLS deve essere un lavoratore dell’azienda. Non è richiesto un titolo di studio specifico né un’esperienza minima, ma deve ricevere una formazione adeguata dopo l’elezione. Può essere qualsiasi lavoratore dipendente: operaio, impiegato, tecnico.
✓ Può essere RLS
- Qualsiasi lavoratore dipendente eletto dai colleghi
- Un lavoratore di qualsiasi livello di inquadramento
- Un membro della RSU (designato nell’ambito della rappresentanza)
- Un operaio, un impiegato, un tecnico
- Un lavoratore a tempo determinato (se previsto dalla contrattazione)
✗ Non può essere RLS
- Il datore di lavoro
- L’RSPP o un ASPP (incompatibilità assoluta, art. 50, c. 7)
- Un dirigente incaricato di funzioni datoriali
- Un collaboratore esterno o un consulente
- Un lavoratore autonomo senza vincolo di subordinazione
Art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 — Cass. Civ. n. 19965/2006
4. Compiti dell’RLS, responsabilità e tutele
L’RLS ha un ruolo consultivo e di vigilanza, non decisionale. In concreto:
- Accede a tutti i luoghi di lavoro e viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi
- Riceve informazioni dal datore di lavoro su rischi, sostanze pericolose, infortuni e malattie professionali
- Partecipa alla riunione periodica annuale sulla prevenzione
- Formula osservazioni e segnala i rischi individuati alle autorità competenti
- Firma il DVR, ma senza assumere responsabilità sulla valutazione dei rischi
- Conserva copia delle osservazioni formulate e partecipa alle riunioni periodiche
Importante: l’RLS non è responsabile della sicurezza
L’adozione delle misure di prevenzione e la formazione dei lavoratori restano esclusivo appannaggio del datore di lavoro. L’RLS è una figura di rappresentanza e vigilanza, non di gestione operativa della sicurezza.
Art. 50, comma 1 e comma 2 — Art. 28, comma 2 — Art. 35, D.Lgs. 81/2008 — Cass. Pen. n. 48286/2017
5. Formazione obbligatoria
L’RLS ha diritto a una formazione specifica a carico del datore di lavoro, articolata in tre momenti:
| Corso iniziale di almeno 32 ore | di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, con verifica finale di apprendimento |
| Aggiornamento periodico: | almeno 4 ore annue per imprese fino a 50 lavoratori; almeno 8 ore per imprese con più di 50 lavoratori (salvo CCNL di settore) |
| Contenuti: | principi giuridici, legislazione sulla sicurezza, soggetti coinvolti e obblighi, fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione, aspetti normativi della rappresentanza, tecniche della comunicazione |
Tempi di elezione e formazione
La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza oneri per i lavoratori. Per il RLST (territoriale): almeno 64 ore iniziali entro 3 mesi dalla designazione, 8 ore di aggiornamento annuale.
Art. 37, commi 10, 11 e 12, D.Lgs. 81/2008
6. L’RLS può rifiutare l’incarico?
Sì. L’RLS è l’unica figura del sistema di prevenzione che può rifiutare liberamente l’incarico. Nessun lavoratore può essere obbligato a candidarsi o ad accettare l’elezione. Attenzione però: chi viene eletto e formalizza la candidatura non può essere sostituito per volontà unilaterale del datore di lavoro prima della scadenza.
Tutela costituzionale
Il rifiuto dell’incarico è coerente con la natura dell’RLS come rappresentanza, non obbligo. È espressione della libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione.
Art. 47 e Art. 48, D.Lgs. 81/2008 — Art. 39 Cost.
7. Tempo, mezzi e tutele economiche
L’art. 50 garantisce all’RLS il tempo e i mezzi necessari per svolgere le proprie funzioni senza perdita di retribuzione. In concreto:
- Permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva
- 2 mezzi e spazi adeguati messi a disposizione dal datore di lavoro
- Formazione interamente a carico del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro
- Protezione da qualsiasi pregiudizio: si applicano le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali
Sanzione per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che non concede tempo, mezzi o spazi adeguati rischia sanzioni specifiche ed è esposto a contestazioni. Principio generale: l’RLS non deve rimetterci economicamente né professionalmente per il fatto di svolgere il suo ruolo.
8. Se i lavoratori non eleggono nessuno… non importa
L’elezione dell’RLS è un diritto dei lavoratori, non un obbligo del datore di lavoro. Se i lavoratori non eleggono nessuno, l’azienda non può restare senza rappresentanza per la sicurezza: le funzioni passano automaticamente al RLST (Rappresentante Territoriale).
Il datore di lavoro è però tenuto a richiedere all’organismo paritetico o all’INAIL l’indicazione del RLST competente, e a versare un contributo agli organismi paritetici pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore. In ogni caso, un rappresentante per la sicurezza ci deve essere sempre.
La regola è semplice
Dove ci sono lavoratori, ci deve essere chi li rappresenta sulla sicurezza. Non è possibile per nessuna impresa — incluse quelle sportive — operare in assenza di questa figura.
Art. 48, commi 3 e 6, D.Lgs. 81/2008
Hai bisogno di supporto sulla gestione dell’RLS?
Gli uffici FIIS sono a disposizione degli associati per consulenza su sicurezza sul lavoro e obblighi normativi.
Fonte: D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), Cass. Pen. n. 48286/2017, Cass. Civ. n. 19965/2006, Interpello Min. Lavoro n. 16/2014.
Il contenuto ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce parere legale. Si raccomanda di confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro per la corretta applicazione nella propria realtà aziendale.
