Il tuo TFR, la tua scelta

Sei stato appena assunto in un’impresa sportiva? Hai sei mesi di tempo per decidere dove destinare il tuo trattamento di fine rapporto. Ecco le due strade, spiegate in sei domande.
STRADA A – Lasciarlo in azienda

Il TFR resta presso il datore di lavoro (o presso il Fondo Tesoreria INPS, se l’impresa ha almeno 50 dipendenti).

STRADA B – Versarlo al fondo pensione

Il TFR maturando confluisce nella forma di previdenza complementare che scegli (fondo negoziale, aperto o PIP).

01 – Dove finisce?A: Accantonato in azienda anno dopo anno; sopra i 50 dipendenti confluisce nel Fondo Tesoreria INPS.B: Investito nel fondo pensione da te scelto, che lo gestisce insieme agli altri versamenti.
02 – Quanto rende?A: Rivalutazione fissata per legge: 1,5% annuo + 75% dell’inflazione ISTAT. Certa, ma non negoziabile.B: Rendimento legato ai mercati: può superare la rivalutazione legale, eguagliarla o restarne sotto.
03 – Che rischio corro?A: Nessuno: la rivalutazione è garantita dalla legge, il capitale non oscilla.B: Il valore può crescere o diminuire nel tempo, in base alla linea di investimento scelta.
04 – Qualcuno versa insieme a me?A: No: nessun contributo del datore, nessun obbligo di versamento per il lavoratore.B: Sì, nei fondi negoziali: versando la quota minima a tuo carico, il datore aggiunge il proprio contributo. I versamenti volontari sono deducibili fino a € 5.300 l’anno (nuovo limite 2026).
05 – E il fisco?A: A fine rapporto il TFR sconta la tassazione separata, con l’aliquota media degli ultimi anni.B: Regime più favorevole: aliquota agevolata che si riduce con gli anni di permanenza nel fondo.
06 – Quando lo incasso?A: Alla cessazione del rapporto. Prima, anticipazioni per spese sanitarie, prima casa e altre esigenze, nei limiti di legge.B: Di norma al pensionamento; riscatto anticipato nei casi di legge (invalidità, disoccupazione prolungata, decesso). Anticipazioni per sanità, prima casa e altre esigenze.
E se non scelgo entro sei mesi?

Vale il silenzio-assenso: il TFR maturando viene conferito automaticamente alla previdenza complementare individuata dalla contrattazione collettiva applicata (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Attenzione: la scelta del fondo pensione, una volta effettuata, non è reversibile. Informati prima di decidere.

Documento a carattere informativo, riservato alle imprese associate e ai loro lavoratori: non costituisce consulenza previdenziale, fiscale o finanziaria. Riferimenti: D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); CCNL Sport (cod. CNEL H077).

>> FAQ – Informazioni di base sulla previdenza complementare

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