STRADA A – Lasciarlo in azienda
Il TFR resta presso il datore di lavoro (o presso il Fondo Tesoreria INPS, se l’impresa ha almeno 50 dipendenti).
STRADA B – Versarlo al fondo pensione
Il TFR maturando confluisce nella forma di previdenza complementare che scegli (fondo negoziale, aperto o PIP).
| 01 – Dove finisce? | A: Accantonato in azienda anno dopo anno; sopra i 50 dipendenti confluisce nel Fondo Tesoreria INPS. | B: Investito nel fondo pensione da te scelto, che lo gestisce insieme agli altri versamenti. |
| 02 – Quanto rende? | A: Rivalutazione fissata per legge: 1,5% annuo + 75% dell’inflazione ISTAT. Certa, ma non negoziabile. | B: Rendimento legato ai mercati: può superare la rivalutazione legale, eguagliarla o restarne sotto. |
| 03 – Che rischio corro? | A: Nessuno: la rivalutazione è garantita dalla legge, il capitale non oscilla. | B: Il valore può crescere o diminuire nel tempo, in base alla linea di investimento scelta. |
| 04 – Qualcuno versa insieme a me? | A: No: nessun contributo del datore, nessun obbligo di versamento per il lavoratore. | B: Sì, nei fondi negoziali: versando la quota minima a tuo carico, il datore aggiunge il proprio contributo. I versamenti volontari sono deducibili fino a € 5.300 l’anno (nuovo limite 2026). |
| 05 – E il fisco? | A: A fine rapporto il TFR sconta la tassazione separata, con l’aliquota media degli ultimi anni. | B: Regime più favorevole: aliquota agevolata che si riduce con gli anni di permanenza nel fondo. |
| 06 – Quando lo incasso? | A: Alla cessazione del rapporto. Prima, anticipazioni per spese sanitarie, prima casa e altre esigenze, nei limiti di legge. | B: Di norma al pensionamento; riscatto anticipato nei casi di legge (invalidità, disoccupazione prolungata, decesso). Anticipazioni per sanità, prima casa e altre esigenze. |
E se non scelgo entro sei mesi?
Vale il silenzio-assenso: il TFR maturando viene conferito automaticamente alla previdenza complementare individuata dalla contrattazione collettiva applicata (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Attenzione: la scelta del fondo pensione, una volta effettuata, non è reversibile. Informati prima di decidere.
Documento a carattere informativo, riservato alle imprese associate e ai loro lavoratori: non costituisce consulenza previdenziale, fiscale o finanziaria. Riferimenti: D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); CCNL Sport (cod. CNEL H077).
>> FAQ – Informazioni di base sulla previdenza complementare
