Premi di produttività all’1% fino a 5.000 euro: ora il tetto vale anche per il welfare

Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate scioglie l’ultimo dubbio della Manovra 2026: il nuovo limite si applica anche quando il lavoratore sceglie beni e servizi al posto del denaro. Una leva concreta per le imprese sportive che impiegano personale dipendente.
€5.000
Tetto detassabile per il 2026-2027 (era 3.000)
1%
Imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali (era 5%)
€80mila
Reddito da lavoro dipendente dell’anno prima, soglia di accesso

La detassazione dei premi di risultato è uno degli strumenti più efficaci per legare la retribuzione ai risultati dell’impresa. La Legge di Bilancio 2026 l’ha resa molto più conveniente; un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate l’ha appena resa anche più flessibile. Vediamo cosa significa, in concreto, per chi gestisce una società o un’impresa sportiva con dipendenti.

Cosa ha cambiato la Manovra 2026

La disciplina dei premi di produttività nasce con la Legge di Stabilità 2016 e consente di sostituire l’IRPEF ordinaria e le relative addizionali con un’unica imposta agevolata sui premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Per il biennio 2026-2027 la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta su due fronti: ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 1% e ha innalzato il limite di premio agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi per lavoratore.

Restava però un punto aperto. La norma, nel ritoccare aliquota e tetto, richiamava espressamente solo la disposizione che regola il premio erogato in denaro, senza menzionare quella che permette al lavoratore di convertirlo in welfare aziendale. Il rischio era un’asimmetria poco logica: 5.000 euro detassabili per il premio in busta paga, ma solo 3.000 euro per chi sceglieva i benefit.

Cosa dice la Risoluzione 22/E

L’Agenzia delle Entrate ha optato per una lettura unitaria della disciplina: la facoltà di convertire il premio in beni e servizi non costituisce un regime fiscale autonomo, ma rinvia alle stesse regole previste per il premio monetario. La conseguenza è netta: il tetto di 5.000 euro si applica anche quando il dipendente sceglie di ricevere il premio sotto forma di welfare o fringe benefit, e non più nel vecchio limite di 3.000 euro.

In sintesi

Per il 2026 e il 2027 il limite di 5.000 euro vale in entrambi i casi: sia per il premio incassato in denaro e tassato all’1%, sia per il premio convertito in beni e servizi di welfare. Restano comunque applicabili, per ciascuna voce di welfare, i limiti specifici dell’articolo 51 del TUIR.

Il nodo decisivo nel settore sportivo

Qui sta il passaggio che ogni imprenditore sportivo deve avere chiaro. L’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. La distinzione tra le due grandi categorie di lavoratore sportivo, introdotta dal D.Lgs. 36/2021, diventa quindi dirimente.

RientranoLavoratori sportivi dipendenti (tempo determinato o indeterminato)
Personale amministrativo, di segreteria e di reception assunto come dipendente
Addetti agli impianti, manutenzione, accoglienza con contratto subordinato
Direttori tecnici o sportivi inquadrati come dipendenti
Restano esclusiLavoratori sportivi dipendenti (tempo determinato o inCollaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi
Lavoratori autonomi e titolari di partita IVA
Prestazioni occasionali e volontari sportivi
Chi nell’anno prima ha superato 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente

La maggior parte dei rapporti nel mondo sportivo dilettantistico è gestita in forma di collaborazione coordinata e continuativa: per queste figure la detassazione del premio non è applicabile, perché manca il presupposto del lavoro subordinato.

Lo strumento è quindi calibrato sulle imprese sportive strutturate — società sportive, centri e impianti, palestre, piscine, circoli con organico dipendente — più che sulla generalità delle ASD/SSD che operano con i soli compensi sportivi.

Tre esempi pratici per lo sport

Gli importi che seguono sono semplificati a scopo illustrativo e considerano solo l’effetto fiscale (IRPEF e addizionali). Il premio in denaro resta inoltre soggetto alla contribuzione previdenziale ordinaria; la conversione in welfare, a seconda della voce scelta, può abbattere anche quel costo.

Addetta alla segreteria di un centro sportivo
Premio €1.500 · reddito 2025 ≈ €24.000 · aliquota marginale 23%
Premio tassato in modo ordinario (≈ 24,8%) netto ≈ €1.128
Premio con imposta sostitutiva 1% netto ≈ €1.485
Maggiore netto per la lavoratrice + €357
Direttore tecnico dipendente di un impianto sportivo
Premio €5.000 (tetto) · reddito 2025 ≈ €40.000 · aliquota marginale 33%
Premio tassato in modo ordinario (≈ 35%) netto ≈ €3.250
Premio con imposta sostitutiva 1% netto ≈ €4.950
Maggiore netto per il lavoratore + €1.700
La novità: lo stesso premio €5.000 convertito in welfare
Rette scolastiche dei figli, abbonamenti, rimborsi trasporti, previdenza complementare
Premio €5.000 in denaro, sostitutiva 1% (poi soggetto a contributi) netto in busta ≈ €4.490
Premio €5.000 convertito in welfare ex art. 51 TUIR valore pieno €5.000
Potere d’acquisto recuperato €5.000 pieni

Il terzo caso è esattamente ciò che la Risoluzione 22/E ha sbloccato fino a 5.000 euro: la conversione in welfare azzera l’imposta e, per le voci compatibili con l’articolo 51 del TUIR, non sconta nemmeno i contributi. Per il lavoratore significa potere d’acquisto pieno; per l’impresa sportiva significa un costo del premio più leggero rispetto all’erogazione monetaria.

Cosa deve fare l’impresa sportiva

Il beneficio non è automatico. Per applicarlo correttamente servono alcuni passaggi formali, il cui mancato rispetto fa decadere l’agevolazione.

Stipulare un accordo di secondo livello
Il premio deve nascere da un contratto collettivo aziendale o territoriale sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Il CCNL nazionale, da solo, non è sufficiente.
Definire obiettivi misurabili
L’accordo deve collegare il premio a incrementi verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Un premio discrezionale o non parametrato perde l’agevolazione.
Depositare l’accordo all’ITL
Il contratto va trasmesso telematicamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, allegandone copia.
Prevedere l’opzione welfare
Per cogliere la novità della Risoluzione 22/E, l’accordo deve dare al lavoratore la facoltà di convertire in tutto o in parte il premio in beni e servizi di welfare.
Verificare i requisiti individuali
Per ciascun beneficiario va controllata la soglia di reddito dell’anno precedente e la natura subordinata del rapporto.
La lettura FIIS

Per le imprese sportive con personale dipendente questo è uno strumento di fidelizzazione e di sostegno al potere d’acquisto a costo fiscale minimo. La leva del welfare, ora pienamente utilizzabile fino a 5.000 euro, consente di costruire pacchetti su misura — dalla previdenza complementare ai servizi per la famiglia — particolarmente coerenti con un settore che fa del benessere la propria missione.

Il presente contributo ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce la consulenza professionale sul singolo caso. Gli importi degli esempi sono indicativi, arrotondati e basati su ipotesi semplificate. Per l’applicazione operativa si rinvia al testo della Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, alla L. 199/2025 e ai documenti di prassi richiamati (circolari n. 28/E/2016, n. 5/E/2018, n. 23/E/2023 e n. 5/E/2024).

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