Fringe benefit nelle ASD: attenzione a case e auto per gli atleti

Appartamenti e auto messi a disposizione di atleti e collaboratori possono generare imponibili fiscali, contributi INPS e rischi di contestazione. Dopo la riforma dello sport serve una gestione strutturata.

Molte associazioni e società sportive dilettantistiche mettono a disposizione di atleti e collaboratori beni come appartamenti o automobili. Si tratta, sul piano fiscale, di compensi in natura – i cosiddetti fringe benefit – che, se non gestiti correttamente, possono trasformarsi in imponibili fiscali, contributi INPS e potenziali contestazioni. La riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) ha reso il quadro più rigoroso e impone oggi maggiore attenzione.

Il benefit è un compenso

Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, i beni e i servizi concessi al lavoratore concorrono a formare il suo reddito. Per il lavoratore sportivo dilettantistico ciò significa che il valore di un’auto o di un alloggio messi a disposizione si somma ai compensi percepiti e va quindi considerato nel computo delle soglie di esenzione previste dalla riforma.

Come si valorizzano auto e alloggio

Auto in uso promiscuo: il valore imponibile si calcola sulle tabelle ACI applicando una percentuale al costo chilometrico per i 15.000 km annui convenzionali. Dal 2025 le percentuali sono legate alle emissioni: 10% per i veicoli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in, 50% per gli altri (Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2025). L’uso esclusivamente “aziendale” e documentato non genera invece fringe benefit.

Alloggio: il valore si determina secondo l’art. 51 del TUIR (in via generale rendita catastale aumentata delle spese, al netto di quanto eventualmente pagato dall’atleta). Gli alloggi messi a disposizione per effettive esigenze dell’attività – come le foresterie sportive durante ritiri e trasferte – seguono una logica diversa da quella del benefit a uso personale.

L’impatto sulle soglie del lavoro sportivo

Per i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, i compensi – in denaro e in natura – non costituiscono base imponibile ai fini IRPEF fino a 15.000 euro annui (art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021) e non sono soggetti a contribuzione fino a 5.000 euro (franchigia INPS), entrambe le soglie da considerare in modo cumulativo tra tutti gli enti. Il valore del fringe benefit concorre a tali soglie: oltre i limiti, la parte eccedente è assoggettata a tassazione ordinaria e a contribuzione alla Gestione Separata.

I rischi di una gestione approssimativa

Concedere un appartamento o un’auto senza valorizzarli e senza documentazione adeguata espone l’ente a riqualificazioni, recupero di imposte e contributi e sanzioni, oltre al rischio che il rapporto venga riletto in chiave diversa da quella dichiarata. Il valore dei benefit, inoltre, deve essere correttamente riportato nella Certificazione Unica.

Le situazioni più sicure

Per ridurre il rischio è opportuno privilegiare soluzioni tracciabili e coerenti con l’attività sportiva: foresterie sportive e alloggi legati a esigenze dell’attività; appartamenti condivisi con criteri chiari; utilizzo dell’auto documentato e, dove possibile, limitato all’uso aziendale; policy interne scritte che definiscano regole e modalità di concessione dei benefit. Una corretta valorizzazione e una documentazione ordinata sono la migliore tutela.

FIIS raccomanda alle associazioni e società sportive di formalizzare i criteri di concessione dei benefit e di coordinarsi con il proprio consulente del lavoro per la corretta gestione fiscale e contributiva.

Riferimenti: D.Lgs. n. 36/2021 (art. 36); art. 51 del TUIR; Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2025; consulenza giuridica/interpello Agenzia delle Entrate n. 14 del 2025.

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