Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): chi è, cosa fa e come deve essere gestito

Una guida pratica per le imprese sportive su elezione, compiti, formazione e tutele dell’RLS

Ogni impresa sportiva con lavoratori dipendenti deve fare i conti con una figura spesso sottovalutata ma obbligatoria per legge: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Non si tratta di un ruolo burocratico: l’RLS è il riferimento diretto dei colleghi per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, e la sua gestione scorretta espone il datore di lavoro a sanzioni significative.

FIIS ha elaborato questa guida operativa per aiutare le imprese associate a comprendere chi può ricoprire questo ruolo, come si elegge, quali sono i suoi compiti e le tutele previste dalla legge.

1. Chi è l’RLS

L’RLS è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli su tutti gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Non è un dirigente né un RSPP: è l’interfaccia tra i colleghi e il datore di lavoro sulle questioni di sicurezza — osserva, segnala, propone, controlla.

Può essere presente in ogni luogo di lavoro: in ufficio, in palestra, in campo, in magazzino. Esempi tipici: un operaio eletto dai colleghi in fabbrica, un istruttore sportivo designato nell’ambito delle RSU.

Art. 2, comma 1, lett. i) e Art. 50, D.Lgs. 81/2008

2. Come e quando si elegge l’RLS

L’elezione dell’RLS è un diritto dei lavoratori, non una scelta del datore di lavoro. Avviene di norma il 28 aprile (Giornata Nazionale per la sicurezza) o secondo previsione della contrattazione collettiva.

Fino a 15 lavoratori:eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
Oltre 15 lavoratori:eletto o designato nell’ambito delle RSU o, in loro assenza, dai lavoratori interni
Numero minimo:1 RLS fino a 200 dipendenti; 3 da 201 a 1.000; 6 oltre 1.000

Dopo ogni elezione o rinnovo, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo dell’RLS. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da € 54,80 a € 328,80. Documenti utili: verbale di elezione e comunicazione telematica INAIL (dichiarazione unità produttiva).

Art. 47, commi 4, 5, 6, 7 — Art. 18, lett. aa) — Art. 55, comma 5, lett. II, D.Lgs. 81/2008 — Interpello Min. Lavoro n. 16/2014

3. Chi può essere designato RLS e chi no

L’RLS deve essere un lavoratore dell’azienda. Non è richiesto un titolo di studio specifico né un’esperienza minima, ma deve ricevere una formazione adeguata dopo l’elezione. Può essere qualsiasi lavoratore dipendente: operaio, impiegato, tecnico.

  • Qualsiasi lavoratore dipendente eletto dai colleghi
  • Un lavoratore di qualsiasi livello di inquadramento
  • Un membro della RSU (designato nell’ambito della rappresentanza)
  • Un operaio, un impiegato, un tecnico
  • Un lavoratore a tempo determinato (se previsto dalla contrattazione)

  • Il datore di lavoro
  • L’RSPP o un ASPP (incompatibilità assoluta, art. 50, c. 7)
  • Un dirigente incaricato di funzioni datoriali
  • Un collaboratore esterno o un consulente
  • Un lavoratore autonomo senza vincolo di subordinazione

Art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 — Cass. Civ. n. 19965/2006

4. Compiti dell’RLS, responsabilità e tutele

L’RLS ha un ruolo consultivo e di vigilanza, non decisionale. In concreto:

  • Accede a tutti i luoghi di lavoro e viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi
  • Riceve informazioni dal datore di lavoro su rischi, sostanze pericolose, infortuni e malattie professionali
  • Partecipa alla riunione periodica annuale sulla prevenzione
  • Formula osservazioni e segnala i rischi individuati alle autorità competenti
  • Firma il DVR, ma senza assumere responsabilità sulla valutazione dei rischi
  • Conserva copia delle osservazioni formulate e partecipa alle riunioni periodiche

L’adozione delle misure di prevenzione e la formazione dei lavoratori restano esclusivo appannaggio del datore di lavoro. L’RLS è una figura di rappresentanza e vigilanza, non di gestione operativa della sicurezza.

Art. 50, comma 1 e comma 2 — Art. 28, comma 2 — Art. 35, D.Lgs. 81/2008 — Cass. Pen. n. 48286/2017


5. Formazione obbligatoria

L’RLS ha diritto a una formazione specifica a carico del datore di lavoro, articolata in tre momenti:

Corso iniziale di almeno 32 oredi cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, con verifica finale di apprendimento
Aggiornamento periodico:almeno 4 ore annue per imprese fino a 50 lavoratori; almeno 8 ore per imprese con più di 50 lavoratori (salvo CCNL di settore)
Contenuti:principi giuridici, legislazione sulla sicurezza, soggetti coinvolti e obblighi, fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione, aspetti normativi della rappresentanza, tecniche della comunicazione
Tempi di elezione e formazione

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza oneri per i lavoratori. Per il RLST (territoriale): almeno 64 ore iniziali entro 3 mesi dalla designazione, 8 ore di aggiornamento annuale.

Art. 37, commi 10, 11 e 12, D.Lgs. 81/2008

6. L’RLS può rifiutare l’incarico?

Sì. L’RLS è l’unica figura del sistema di prevenzione che può rifiutare liberamente l’incarico. Nessun lavoratore può essere obbligato a candidarsi o ad accettare l’elezione. Attenzione però: chi viene eletto e formalizza la candidatura non può essere sostituito per volontà unilaterale del datore di lavoro prima della scadenza.

Tutela costituzionale

Il rifiuto dell’incarico è coerente con la natura dell’RLS come rappresentanza, non obbligo. È espressione della libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione.

Art. 47 e Art. 48, D.Lgs. 81/2008 — Art. 39 Cost.

7. Tempo, mezzi e tutele economiche

L’art. 50 garantisce all’RLS il tempo e i mezzi necessari per svolgere le proprie funzioni senza perdita di retribuzione. In concreto:

  • Permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva
  • 2 mezzi e spazi adeguati messi a disposizione dal datore di lavoro
  • Formazione interamente a carico del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro
  • Protezione da qualsiasi pregiudizio: si applicano le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali

Il datore di lavoro che non concede tempo, mezzi o spazi adeguati rischia sanzioni specifiche ed è esposto a contestazioni. Principio generale: l’RLS non deve rimetterci economicamente né professionalmente per il fatto di svolgere il suo ruolo.

8. Se i lavoratori non eleggono nessuno… non importa

L’elezione dell’RLS è un diritto dei lavoratori, non un obbligo del datore di lavoro. Se i lavoratori non eleggono nessuno, l’azienda non può restare senza rappresentanza per la sicurezza: le funzioni passano automaticamente al RLST (Rappresentante Territoriale).

Il datore di lavoro è però tenuto a richiedere all’organismo paritetico o all’INAIL l’indicazione del RLST competente, e a versare un contributo agli organismi paritetici pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore. In ogni caso, un rappresentante per la sicurezza ci deve essere sempre.

Dove ci sono lavoratori, ci deve essere chi li rappresenta sulla sicurezza. Non è possibile per nessuna impresa — incluse quelle sportive — operare in assenza di questa figura.

Art. 48, commi 3 e 6, D.Lgs. 81/2008

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Fonte: D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), Cass. Pen. n. 48286/2017, Cass. Civ. n. 19965/2006, Interpello Min. Lavoro n. 16/2014.
Il contenuto ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce parere legale. Si raccomanda di confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro per la corretta applicazione nella propria realtà aziendale.

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