La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ridefinisce i criteri con cui l’Istituto individua la data di inizio della malattia ai fini dell’indennità previdenziale.
Il principio resta quello del certificato redatto il primo giorno dell’evento; la novità è che il giorno precedente al certificato, se dichiarato dal medico, è ora riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare. Non è riconosciuto quando la data dichiarata precede il certificato di oltre un giorno, oppure quando il giorno precedente è un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica. Le nuove indicazioni valgono dalla pubblicazione della circolare.
Cosa devono sapere palestre, centri sportivi, piscine e gestori di impianti
- La data di inizio malattia determina i tre giorni di carenza, a carico dell’impresa secondo il contratto collettivo applicato, e il momento da cui decorre l’indennità INPS da anticipare e conguagliare.
- Per i lavoratori sportivi assunti con contratto subordinato l’indennità di malattia INPS si applica con le medesime regole; le collaborazioni sportive iscritte alla Gestione Separata seguono una disciplina distinta.
- È opportuno che l’impresa acquisisca tempestivamente il certificato telematico dal portale INPS e verifichi la data dichiarata di inizio malattia, anche ai fini dell’eventuale richiesta di visita fiscale.
FIIS, la federazione delle imprese sportive, segue l’evoluzione della prassi INPS in materia di lavoro sportivo e mette a disposizione degli associati i propri servizi informativi. Contatti: segreteria@fiis.it.
