ISCRO: la tutela del reddito per i lavoratori sportivi autonomi

Roma, 15 ottobre 2026 – Anche i lavoratori sportivi autonomi possono accedere all’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa erogata dall’INPS. La condizione è operare con partita IVA nel settore dilettantistico ed essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. La domanda per il 2026 scade sabato 31 ottobre 2026 e non sono previste proroghe.

La misura riguarda da vicino il nostro settore. Il D.Lgs. 36/2021 colloca i lavoratori sportivi autonomi del dilettantismo nella Gestione Separata. Questi lavoratori versano già l’aliquota aggiuntiva dello 0,35% che finanzia l’ISCRO. È quindi un diritto che hanno contribuito a costruire, e che la Federazione intende rendere pienamente esigibile.

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ha adottato il 3 settembre 2026 il decreto interministeriale sui percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti il 1° ottobre 2026. I percorsi passano dalla piattaforma SIISL e accompagnano l’indennità senza condizionarla.

La misura in sintesi

L’ISCRO vale fino a 817,69 euro al mese per sei mesi, per chi ha subito un forte calo del reddito di lavoro autonomo.

VoceValore 2026Riferimento
Importo mensile25% della media semestrale dei redditi 2023-2024L. 213/2023, art. 1, c. 147
Importo minimo mensile255,53 euroCirc. INPS 4/2026
Importo massimo mensile817,69 euroCirc. INPS 4/2026
Tetto di reddito 202512.749,18 euroCirc. INPS 4/2026
Durata6 mensilità, dal giorno successivo alla domandaL. 213/2023
Nuova richiestaNon prima di due anni dall’anno di inizio fruizioneL. 213/2023, art. 1, c. 150
DomandeDal 15 giugno al 31 ottobre 2026Msg. INPS 1987/2026
Natura fiscaleConcorre al reddito, senza contribuzione figurativaL. 213/2023, art. 1, c. 152

La legge fissa per il 2026 un limite di spesa di 20,8 milioni di euro. L’INPS ne monitora il rispetto, per cui presentare la domanda per tempo è prudente.

Chi tra i lavoratori sportivi può accedere

Decide la forma del rapporto e la gestione previdenziale, come stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 e chiarito dalla circolare INPS 88/2023.

Lavoratore sportivoGestione previdenzialeAccesso all’ISCRO
Autonomo con partita IVA, settore dilettantistico (istruttore, allenatore, preparatore atletico, direttore di gara)Gestione Separata, aliquota 26,07% comprensiva dello 0,35% ISCROSì, se in possesso dei requisiti
Autonomo con partita IVA già iscritto ad altra forma previdenziale (es. anche lavoratore dipendente) o pensionatoGestione Separata, aliquota ridotta 24% senza quota ISCRONo
Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) sportivoGestione SeparataNo: manca la partita IVA. La tutela di riferimento è la DIS-COLL
Prestatore occasionaleGestione Separata solo oltre 5.000 euroNo: manca l’attività abituale
Lavoratore sportivo subordinatoFondo Pensione Lavoratori SportiviNo: tutelato dalla NASpI
Autonomo o co.co.co. del settore professionisticoFondo Pensione Lavoratori SportiviNo
Requisiti per la domanda 2026

Servono tutti i requisiti dell’art. 1, comma 144, della L. 213/2023, posseduti alla domanda e per tutta la durata dell’indennità.

  1. Esercizio abituale di attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR) e iscrizione alla Gestione Separata.
  2. Partita IVA attiva da almeno tre anni alla data della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione.
  3. Reddito di lavoro autonomo 2025 inferiore al 70% della media dei redditi 2023 e 2024.
  4. Reddito 2025 non superiore a 12.749,18 euro.
  5. Regolarità contributiva.
  6. Nessuna pensione diretta e nessuna iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  7. Nessun Assegno di Inclusione per tutto il periodo dell’indennità.
  8. Nessuna ISCRO fruita negli anni 2024 o 2025. Chi ne aveva fatto domanda ma l’ha vista respinta può ripresentarla.

Iscrizione formale alla Gestione Separata. Con il messaggio 1129/2026 l’INPS ha chiarito che la mancata iscrizione formale non comporta più il rigetto, se i contributi sono stati versati. L’iscrizione resta comunque obbligatoria: chi non l’ha completata deve regolarizzarla.

Lavoratori sportivi e soglia dei tre anni. Molti tecnici hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore della riforma, il 1° luglio 2023. Chi l’ha aperta dopo il 31 ottobre 2023 non raggiunge i tre anni entro la scadenza di quest’anno.

Esempi pratici

I casi seguenti sono esemplificativi. I redditi indicati sono i redditi di lavoro autonomo dichiarati. I calcoli seguono il metodo indicato dall’INPS e sono stati verificati.

Esempio 1 – Allenatore con calo di reddito: ammesso

Allenatore di una ASD, partita IVA dal 2020, iscritto solo alla Gestione Separata. Redditi: 6.000 euro nel 2023, 5.000 nel 2024, 3.000 nel 2025.

  • Media 2023-2024: 5.500 euro. Il 70% è 3.850 euro.
  • Reddito 2025: 3.000 euro, sotto 3.850 e sotto il tetto di 12.749,18. Requisiti reddituali rispettati.
  • Importo mensile: 5.500 ÷ 2 × 25% = 687,50 euro, per sei mesi: 4.125 euro complessivi.

Esempio 2 – Istruttrice di fitness: ammessa con importo massimo

Istruttrice con partita IVA dal 2019. Redditi: 14.000 euro nel 2023, 12.000 nel 2024, 7.500 nel 2025.

  • Media: 13.000 euro. Il 70% è 9.100 euro. Il reddito 2025 di 7.500 euro rispetta entrambe le soglie.
  • Importo teorico: 13.000 ÷ 2 × 25% = 1.625 euro, ricondotto al massimo di 817,69 euro mensili: 4.906,14 euro in sei mesi.

Esempio 3 – Preparatore atletico con calo insufficiente: non ammesso

Redditi: 10.000 euro nel 2023, 9.000 nel 2024, 7.000 nel 2025. Media 9.500 euro, soglia del 70% pari a 6.650 euro. Il reddito 2025 di 7.000 euro supera la soglia: il calo non basta.

Esempio 4 – Istruttore di nuoto con partita IVA recente: non ammesso quest’anno

Ha aperto la partita IVA a febbraio 2024. Al 31 ottobre 2026 non ha tre anni di attività. Potrà valutare la domanda negli anni successivi, se ne ricorreranno i requisiti.

Esempio 5 – Tecnico con contratto co.co.co.: non ammesso

Collabora con una SSD con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza partita IVA. Non può chiedere l’ISCRO. Se il rapporto cessa, la tutela di riferimento è la DIS-COLL.

Esempio 6 – Allenatore anche lavoratore dipendente: non ammesso

Insegnante dipendente a tempo pieno, allena con partita IVA nel tempo libero. È già assicurato presso un’altra forma previdenziale obbligatoria e versa in Gestione Separata l’aliquota del 24%, senza quota ISCRO. È escluso.

Esempio 7 – Istruttore forfettario con compensi sportivi: caso da chiarire

Istruttore in regime forfettario, compensi esclusivamente sportivi: 22.000 euro nel 2024 e 14.000 nel 2025. Per la franchigia fiscale, il reddito dichiarato è (22.000 − 15.000) × 78% = 5.460 euro nel 2024 e zero nel 2025.

  • Se l’INPS considera il reddito fiscale dichiarato, il reddito 2025 pari a zero soddisfa le soglie.
  • Se invece considerasse i compensi lordi, i 14.000 euro del 2025 supererebbero il tetto di 12.749,18 euro.

L’esito dipende da un’interpretazione non ancora chiarita, illustrata nella sezione seguente.

Punti aperti per il settore sportivo

Due aspetti propri del lavoro sportivo non sono ancora disciplinati in modo specifico dalle istruzioni INPS sull’ISCRO.

  1. Franchigia fiscale di 15.000 euro. L’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 esclude dalla base imponibile i compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui. Ai fini contributivi, invece, la base è calcolata sui compensi oltre i 5.000 euro. Le istruzioni INPS non precisano quale dei due valori rilevi per le soglie dell’ISCRO. Come mostra l’Esempio 7, la scelta può decidere l’accesso alla prestazione.
  2. Anno di transizione 2023. La domanda 2026 si basa sui redditi 2023 e 2024. Fino al 30 giugno 2023 i compensi sportivi rientravano tra i redditi diversi, non tra quelli di lavoro autonomo. Per molti tecnici, quindi, il reddito di lavoro autonomo 2023 copre solo il secondo semestre. La media risulta più bassa e incide sia sul calo richiesto sia sull’importo.

In attesa di chiarimenti, la Federazione raccomanda di non rinunciare alla domanda nei casi dubbi. Conviene presentarla entro il 31 ottobre con l’assistenza di un patronato o di un consulente, autocertificando i redditi come risultano dalle dichiarazioni presentate.

Formazione e SIISL: il decreto del 3 settembre 2026

La formazione accompagna l’ISCRO ma non ne condiziona l’erogazione. Il D.L. 60/2024 (art. 17-bis) ha infatti sostituito “condizionata” con “accompagnata” nell’art. 1, comma 155, della L. 213/2023. Il decreto interministeriale del 3 settembre 2026 attua questa disposizione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2026.

  • Presa in carico. Per le domande dal 2025, il beneficiario è iscritto d’ufficio al SIISL tramite l’INPS e sottoscrive il patto di attivazione digitale. Curriculum e patto sono precompilati con i dati delle banche dati pubbliche.
  • Offerta. Tramite il SIISL il beneficiario riceve o individua offerte di lavoro e percorsi di aggiornamento.
  • Enti erogatori. I percorsi sono erogati da enti titolati ai sensi del D.Lgs. 13/2013 o da enti accreditati dalle Regioni, compresi gli enti bilaterali accreditati. Devono riferirsi agli standard del Repertorio nazionale delle qualificazioni.
  • Attestazioni. Al termine è rilasciato almeno un documento di trasparenza, firmato digitalmente e conservato sul SIISL.
  • Dopo 90 giorni. Chi non ha avviato alcun percorso entro 90 giorni dal patto è segnalato ai servizi per il lavoro, per il monitoraggio e l’orientamento.
  • Finanziamento. I percorsi sono programmati e finanziati dagli enti titolari nei limiti delle risorse esistenti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Le Regioni pubblicano sui propri portali il catalogo dei corsi disponibili, distinto per settore economico-professionale.

Come e quando presentare la domanda

La domanda si presenta solo in via telematica entro sabato 31 ottobre 2026. Il termine slitta al primo giorno utile solo quando il 31 ottobre cade di domenica (circ. INPS 84/2024), quindi quest’anno non c’è proroga.

  • Portale INPS: “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.
  • Contact Center multicanale: 803 164 da rete fissa (gratuito) o 06 164164 da rete mobile.
  • Istituti di patronato.

Promemoria prima dell’invio:

  • Recuperare le dichiarazioni dei redditi 2023, 2024 e 2025: i redditi vanno autocertificati per ciascun anno.
  • Verificare la data di apertura della partita IVA.
  • Controllare la posizione contributiva e l’iscrizione alla Gestione Separata nel fascicolo previdenziale.
  • Confermare di non essere iscritti ad altre forme previdenziali né titolari di pensione diretta.
  • Verificare di non aver fruito dell’ISCRO nel 2024 o nel 2025.
L’impegno della Federazione

La FIIS considera l’ISCRO uno strumento essenziale per la continuità professionale dei lavoratori sportivi autonomi. Questi tecnici sono la parte più esposta alla stagionalità e alle oscillazioni del mercato dello sport. La Federazione assume quindi tre impegni.

  1. Chiarimenti all’INPS. Chiederà all’Istituto una posizione formale sui redditi rilevanti per i lavoratori sportivi, in relazione alla franchigia di 15.000 euro e all’anno di transizione 2023.
  2. Informazione capillare. Invita le imprese sportive associate a diffondere il presente comunicato ai tecnici con cui collaborano, prima della scadenza del 31 ottobre.
  3. Formazione di qualità. Valuterà con il Sistema Confcommercio e con enti accreditati l’inserimento nel SIISL di percorsi di aggiornamento specifici per le professioni sportive.

La Federazione darà notizia delle istruzioni operative dell’INPS sul decreto e dell’avvio dei cataloghi regionali dei corsi.

Il Presidente Alessandro Londi

Fonti

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