Con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con numero di repertorio 130/2026, è stato adottato in via definitiva il modulo TFR3 (Allegato A al decreto). Il modulo è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e sostituisce il facsimile provvisorio reso disponibile dal Ministero il 30 giugno scorso.
Per le imprese sportive — palestre, centri fitness, piscine, società sportive dilettantistiche e professionistiche, impianti e servizi allo sport — che occupano personale con contratto di lavoro subordinato, il TFR3 non è un adempimento facoltativo. È lo strumento con cui il datore di lavoro dimostra di aver assolto gli obblighi informativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha riscritto l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 introducendo il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
1. Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026
La riforma distingue due categorie di neoassunti.
Lavoratori di prima assunzione. È tale chi instaura il primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026. Se entro 60 giorni dalla data di assunzione non esprime una scelta diversa, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda, con conferimento del TFR e — salvo rinuncia per redditi inferiori all’assegno sociale — della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. In assenza di previsioni collettive opera la forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85.
Lavoratori non di prima assunzione. Chi ha già avuto rapporti di lavoro dipendente nel settore privato è trattato in base alla posizione previdenziale pregressa. Se non ha un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera e il TFR resta regolato dall’art. 2120 c.c. (con versamento al Fondo di Tesoreria INPS ove previsto). Se invece ha già una posizione alimentata dal TFR, ha 60 giorni per indicare a quale fondo destinare il TFR maturando; in mancanza, opera l’adesione automatica.
Il termine di 60 giorni è la novità di maggior peso: sostituisce il precedente semestre e comprime i tempi in cui l’impresa deve completare l’iter informativo.
2. Gli obblighi del datore di lavoro sportivo
Il decreto fissa in capo all’impresa tre adempimenti, che vanno pianificati già in fase di assunzione.
Check-list per l’impresa sportiva
- Consegnare l’informativa al momento dell’assunzione: accordi e contratti collettivi applicati in materia di previdenza complementare, forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, funzionamento del meccanismo, facoltà esercitabili entro 60 giorni e opzioni di destinazione del TFR.
- Mettere a disposizione il modulo TFR3 e raccogliere la scelta del lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione, verificando che sia stata barrata la sezione corretta (Sezione 1 per la prima assunzione; Sezione 2 per chi ha già una posizione alimentata dal TFR).
- Compilare la parte finale del modulo riservata al datore di lavoro, attestando di aver fornito l’informativa, acquisito la dichiarazione e rilasciato copia al lavoratore.
- Conservare la dichiarazione nel fascicolo del dipendente e trasmetterla al consulente del lavoro o allo studio paghe per l’attivazione dei versamenti.
- Tracciare la scadenza dei 60 giorni per ciascun neoassunto: decorso il termine senza scelta, l’adesione automatica va gestita comunque.
3. Le scelte a disposizione del lavoratore
Il lavoratore di prima assunzione (Sezione 1) può conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica; chiedere di non versare il contributo a proprio carico se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale; conferire il TFR a una diversa forma pensionistica complementare da lui scelta; oppure non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo nel regime dell’art. 2120 c.c. Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è possibile solo se lo consente l’accordo o il contratto collettivo applicato.
Il lavoratore non di prima assunzione con posizione già alimentata dal TFR (Sezione 2) può conferire il TFR alla forma prevista dall’adesione automatica, rinunciare al contributo proprio nei limiti reddituali, oppure indicare una diversa forma pensionistica. Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 resta applicabile, se prevista, la regola del conferimento minimo del 50%.
Rispetto al modello provvisorio di giugno, il testo definitivo ha corretto la formulazione delle opzioni (“forma pensionistica prevista dall’adesione automatica”) e ha eliminato dalla Sezione 1 il riferimento agli iscritti ante 1993, ora presente solo nella Sezione 2.
4. Chi è coinvolto nel settore sportivo — e chi no
Il TFR3 riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, part-time, apprendisti, personale amministrativo e tecnico assunto con contratto di lavoro dipendente ai sensi del D.Lgs. 36/2021. Non riguarda le collaborazioni coordinate e continuative sportive, i lavoratori autonomi e i volontari, per i quali il TFR non matura. È quindi essenziale che l’impresa abbia chiaro, per ogni rapporto instaurato dal 1° luglio 2026, l’inquadramento adottato.
Un’attenzione particolare va riservata alle assunzioni stagionali e a termine tipiche del settore (centri estivi, stagione invernale degli impianti, corsi annuali): anche un rapporto breve fa scattare, per il lavoratore di prima assunzione, l’obbligo informativo e il decorso dei 60 giorni.
5. Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Il decreto prevede che il modulo sia reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero e che, da una data che sarà comunicata, possa essere compilato online e notificato al datore di lavoro. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione saranno definite con un successivo decreto direttoriale. Fino ad allora il modulo cartaceo dell’Allegato A è lo strumento da utilizzare.
FIIS – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi mette a disposizione delle imprese associate una scheda operativa di sintesi e la locandina informativa da affiggere nei locali aziendali e consegnare ai neoassunti insieme all’informativa. La Federazione seguirà l’emanazione del decreto direttoriale sulla compilazione online e ne darà tempestiva comunicazione.
