Sicurezza delle piscine: la nuova norma è legge. Cosa devono fare i gestori

L’articolo 4-bis del Decreto Sport introduce un obbligo di risultato sulle prese di aspirazione e la chiusura immediata dell’impianto in caso di violazione. Il testo, il quadro in cui si inserisce, i punti aperti e le richieste di FIIS.

1. L’iter, in breve

  • Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità», in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, in vigore dal giorno stesso.
  • L’articolo sulle piscine non era nel decreto originario: è stato inserito alla Camera in sede di conversione, con un emendamento che secondo le cronache parlamentari ha raccolto un ampio consenso bipartisan (244 voti favorevoli), dopo i gravi incidenti da intrappolamento nelle prese di aspirazione delle settimane precedenti.
  • Camera (A.C. 2988): approvazione il 23 luglio 2026. Senato (A.S. 1978): approvazione definitiva il 29 luglio 2026, per alzata di mano, sul testo già licenziato dalla Camera; gli emendamenti presentati in seconda lettura non sono stati approvati.
  • Termine per la conversione: 25 agosto 2026.

Quando si applica. La norma è stata introdotta in sede di conversione. Per l’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche apportate a un decreto-legge in conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che questa disponga diversamente. Coerentemente:

TESTO — Art. 1 del disegno di legge di conversione

  1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lettura FIIS: l’obbligo diventa esigibile dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, attesa nei prossimi giorni. Chi gestisce un impianto ha davanti giorni, non mesi.


2. Il testo della norma

TESTO — Articolo 4-bis (Misure per la sicurezza nelle piscine)

  1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.
  2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi ivi previsti.
  3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.
  4. Per le spese sostenute per l’adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l’anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L’articolo è collocato nel Capo I, dopo l’articolo 4, ed è composto da quattro commi: l’obbligo, la conseguenza della violazione, la salvezza della normativa vigente, il fondo.


3. Perché questa norma è un cambio di passo

Il contesto in cui la norma nasce. Nel dibattito parlamentare sono stati richiamati i dati dell’Istituto Superiore di Sanità: trentasette decessi in piscina nel biennio 2024-2025, con oltre la metà delle vittime di età inferiore ai quattordici anni, e settantacinque vittime complessive dal 2022 a oggi. Sono i numeri che hanno reso l’intervento non più rinviabile, e sono anche la ragione per cui questa federazione non discute il merito dell’obbligo.

Per capire il peso dell’articolo 4-bis serve però sapere da dove si parte, e il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato lo dice con chiarezza: la materia della sicurezza delle piscine non è mai stata disciplinata nel suo complesso con legge statale.

Rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione): allo Stato i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio. Il quadro effettivo è stato costruito, negli anni, con atti che non hanno forza di legge:

  • l’Atto di intesa Stato-Regioni dell’11 luglio 1991 sugli aspetti igienico-sanitari di costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio, che il Ministero stesso ritenne poi necessario aggiornare per le difficoltà applicative;
  • l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), che è ancora oggi il riferimento centrale in materia, adottato ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 281 del 1997;
  • l’Accordo interregionale del 16 dicembre 2004, che sviluppa i principi del precedente su classificazione, definizioni, responsabilità, controlli, sanzioni e fase transitoria.

Il dossier parlamentare è esplicito sulla conseguenza: poiché tali Accordi non hanno forza di legge, in caso di inadempimento non è possibile sanzionare i comportamenti illeciti. Per questo molte Regioni sono intervenute con legge propria, altre si sono limitate a recepire l’Accordo del 2003 con delibera di Giunta.

Lettura FIIS: questo spiega perché l’articolo 4-bis conta più di quanto la sua brevità suggerisca. Per la prima volta un obbligo puntuale sulla sicurezza delle prese di aspirazione ha rango di legge dello Stato e una conseguenza immediata ed effettiva. Non è un adempimento in più in un elenco: è il passaggio da una regola tecnica raccomandata a un obbligo azionabile.

Il livello regionale resta decisivo. Il dossier elenca le Regioni intervenute con legge – tra cui Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento – e quelle che hanno recepito l’Accordo 2003 con delibera di Giunta, tra cui Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e Sardegna, oltre a discipline regionali specifiche per le piscine degli agriturismi. Il primo controllo che ogni gestore deve fare è sulla disciplina della propria Regione, che stabilisce requisiti, controlli e sanzioni di dettaglio e che l’articolo 4-bis non sostituisce.


4. Chi è soggetto all’obbligo

Il testo individua: piscine pubbliche; piscine private destinate a un’utenza pubblica; piscine ad uso collettivo, espressamente incluse.

L’articolo 4-bis non contiene definizioni proprie e non richiama espressamente alcuna classificazione. Le nozioni di «utenza pubblica» e «uso collettivo», però, non nascono ora: sono quelle dell’Accordo Stato-Regioni del 2003, che classifica le piscine per destinazione nel modo seguente (sintesi dal dossier parlamentare):

  • tipo a) piscine di proprietà pubblica o privata destinate a un’utenza pubblica, comprendente: a/1 piscine pubbliche (ad esempio le comunali); a/2 piscine ad uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive – alberghi, camping, complessi ricettivi e simili – nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci; a/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
  • tipo b) piscine condominiali, la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti;
  • tipo c) piscine ad usi speciali all’interno di strutture di cura, riabilitazione o termali.

Lettura FIIS. Su questa base, ricadono con ragionevole certezza nell’ambito dell’articolo 4-bis: piscine comunali e di proprietà pubblica; centri natatori e centri sportivi; palestre e centri fitness con vasca; piscine di alberghi, campeggi, villaggi turistici e residence; parchi e impianti per il gioco acquatico; piscine al servizio di collettività.

Un punto che va segnalato come incerto: le piscine condominiali. Nella classificazione del 2003 il condominio è una categoria distinta (tipo b) e non è ricompreso tra le piscine «destinate a un’utenza pubblica». Il disegno di legge quadro attualmente in Parlamento, invece, colloca condomini, supercondomini e consorzi edilizi tra le piscine ad uso collettivo della categoria «destinate a un’utenza pubblica» (tipologia A2.5). L’articolo 4-bis, che non richiama né l’una né l’altra classificazione, è quindi di applicazione dubbia agli impianti condominiali. Non lo affermiamo né lo escludiamo: chi amministra un impianto di questo tipo dovrebbe adeguarsi in via prudenziale e verificare la disciplina regionale applicabile, perché il livello di rischio – tecnico e di responsabilità – è il medesimo indipendentemente dalla qualificazione.

Restano ragionevolmente fuori dall’ambito le piscine private a uso esclusivo e personale di una singola abitazione.


5. Che cosa impone

Oggetto dell’obbligo: il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, con elencazione aperta – «griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato». Contenuto: un obbligo di risultato, impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa «nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti».

Lettura FIIS. L’elencazione aperta non consente letture restrittive fondate sul tipo di componente installato. Il riferimento a «ogni parte del corpo» copre le casistiche che hanno determinato gli incidenti più gravi, compreso l’intrappolamento dei capelli. E poiché l’obbligo è di risultato e non documentale, non basta esibire una certificazione di prodotto: rileva il comportamento effettivo dell’impianto.

I riferimenti tecnici esistenti. L’articolo 4-bis non richiama norme tecniche. Quelle di settore, però, esistono e restano il parametro professionale da cui partire:

  • UNI EN 13451-3, sui requisiti complementari di sicurezza e i metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico delle attrezzature per piscine, riferita alle piscine pubbliche;
  • UNI 10637, aggiornata nel marzo 2024, sui requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il trattamento dell’acqua delle piscine ad uso pubblico, comprese le indicazioni su prove e controlli; al suo interno sono richiamate le UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2, relative rispettivamente ai requisiti di sicurezza per la progettazione e per la gestione delle piscine.

Due precisazioni necessarie. Primo: poiché l’articolo 4-bis non le richiama, la conformità alla norma tecnica non è prova legale di adempimento, né la sua inosservanza formale equivale automaticamente alla violazione della legge. Secondo: i parametri numerici che circolano sulla stampa in queste settimane – velocità dell’acqua, dimensione dei fori, distanze, ridondanza delle prese – non coincidono sempre tra le fonti e in questo articolo non li riportiamo: vanno letti sul testo aggiornato della norma tecnica applicabile, con il proprio progettista o manutentore. La sicurezza dipende dall’intero sistema idraulico – numero e posizione delle prese attive durante la balneazione, portata delle pompe, collettori, eventuali dispositivi di rilascio del vuoto – e non dalla sostituzione di una griglia.


6. La conseguenza, e i punti che la norma lascia aperti

Il comma 2 non prevede una sanzione pecuniaria: prevede la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento.

Lettura FIIS. Il testo non gradua la misura: non prevede prescrizioni con termine, diffide, avvertimenti né regimi transitori. La durata del fermo è agganciata all’adempimento, quindi ai tempi dell’intervento tecnico e della verifica. In piena stagione significa corsi da sospendere, abbonamenti da gestire, personale da ricollocare.

Elenchiamo le lacune, perché è su queste che si giocherà l’applicazione e nessuno dovrebbe scoprirle durante un’ispezione. L’articolo 4-bis:

  1. non richiama standard tecnici né individua parametri di conformità;
  2. non indica l’autorità competente a disporre la chiusura, né il procedimento;
  3. non disciplina il contenuto del verbale di accertamento;
  4. non definisce la procedura di verifica per la riapertura, né chi la effettua;
  5. non prevede alcun periodo di adeguamento, nemmeno per gli interventi che richiedono modifiche al circuito idraulico;
  6. non contiene definizioni di «utenza pubblica» e «uso collettivo», né rinvia a classificazioni esistenti;
  7. non prevede rinvii a decreti attuativi o a linee guida;
  8. non disciplina i criteri di accesso al fondo del comma 4.

Lettura FIIS: in assenza di indicazioni operative nazionali, impianti tecnicamente equivalenti rischiano accertamenti e fermi di durata diversa a seconda del territorio e dell’organo di controllo. È il primo problema da risolvere, e non richiede una nuova legge.

Non è un rilievo di parte. Le stesse lacune sono state sollevate in Aula alla Camera durante l’esame dell’emendamento, e da forze politiche che hanno comunque votato a favore: è stato contestato che il testo parli di un sistema di messa in sicurezza senza specificare quale, e di controlli senza indicare l’autorità competente. Le opposizioni hanno annunciato voto favorevole per senso di responsabilità, criticando al tempo stesso il metodo — una norma portata in Aula all’ultimo momento — e la genericità del testo. Anche il relatore e la maggioranza hanno riconosciuto la natura di intervento urgente, in attesa della legge quadro. Prendiamo atto del contesto: proprio per questo l’attuazione richiede indicazioni operative rapide.

Interesse pratico del gestore: poiché il contenuto dell’atto non è normato, è nel suo interesse che il verbale individui con precisione il difetto accertato, la configurazione delle prese, le condizioni rilevate e la disposizione violata. Senza quel collegamento non è possibile individuare l’intervento risolutivo, e quindi riaprire.


7. Il comma 3 non è una clausola di stile

Il richiamo agli «ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente» significa che l’articolo 4-bis si somma al quadro esistente e non lo sostituisce: disciplina igienico-sanitaria regionale e Accordi Stato-Regioni recepiti, obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, piani di autocontrollo e di manutenzione, obblighi di assistenza e sorveglianza ai bagnanti – per i quali il decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, sulle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, fissa all’articolo 14 i criteri sulla presenza degli assistenti bagnanti in rapporto alla superficie dello specchio d’acqua – oltre alle responsabilità civili e penali del gestore.

Lettura FIIS: l’articolo 4-bis non alleggerisce e non sana nulla. Aggiunge un obbligo specifico presidiato dalla misura più incisiva possibile, il fermo dell’attività.


8. Il fondo copre soltanto il pubblico

Il comma 4 istituisce un fondo di 4.725.000 euro per il 2026 per le spese di adeguamento dei sistemi «delle piscine pubbliche». L’obbligo del comma 1 e la chiusura del comma 2 si applicano invece anche alle piscine private a utenza pubblica e a uso collettivo.

Lettura FIIS: stesso obbligo, stessa conseguenza, sostegno economico per una sola parte dei destinatari. Chi gestisce un impianto privato aperto al pubblico – la maggior parte dei centri natatori, dei centri sportivi e delle strutture ricettive con vasca – si adegua con risorse proprie. Il comma 4, inoltre, istituisce il fondo ma non ne disciplina i criteri di accesso: anche per gli enti pubblici serviranno atti attuativi.


9. Nessun obbligo di cuffia

Va detto con chiarezza, perché diverse testate lo hanno riportato come se fosse legge: nel testo approvato non esiste alcun obbligo di cuffia, né per gli under 16 né in generale. L’articolo 4-bis è composto dai quattro commi riportati sopra e non contiene altro. L’emendamento che la prevedeva, di iniziativa della deputata Laura Cavandoli (Lega), è stato ritirato prima del voto bipartisan dell’Aula della Camera. Al Senato è stato accolto un atto di indirizzo, presentato dai senatori Manfredi Potenti e Andrea Paganella (Lega), con cui si impegna il Governo a valutare l’opportunità di introdurre l’obbligo di cuffia durante la permanenza in acqua, come misura complementare rispetto agli interventi sugli impianti di aspirazione e ricircolo, per prevenire il rischio di intrappolamento dei capelli. Un atto di indirizzo non modifica la legge e non crea obblighi per gestori e famiglie.

Ogni impianto conserva, come prima, la facoltà di prevedere la cuffia nel proprio regolamento interno.


10. Che cosa arriva dopo: il disegno di legge quadro (A.C. 2576)

L’articolo 4-bis è un intervento d’urgenza. La disciplina organica è nel disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine, A.C. 2576, composto di 36 articoli in sei Capi e due allegati, su cui i Servizi Studi di Camera e Senato hanno pubblicato un dossier il 13 febbraio 2026. Il testo prevede definizioni e classificazione delle piscine, requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, requisiti impiantistici e tecnologici, figure responsabili (responsabile della piscina, responsabile della sicurezza dei bagnanti, assistente ai bagnanti, responsabile degli impianti e della manutenzione), regolamento interno, comunicazioni al SUAP e all’ASL, controlli interni ed esterni, un capo dedicato alle piscine domestiche, un sistema sanzionatorio articolato e disposizioni transitorie con obblighi di adeguamento per le piscine esistenti.

Il punto che riguarda direttamente il nostro comparto. L’articolo 1, comma 4, del disegno di legge esclude dal proprio ambito di applicazione le piscine termali e le piscine la cui titolarità o gestione sia esercitata da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero direttamente da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva anche paralimpici, CONI, CIP o Sport e salute S.p.A., le quali rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

Lettura FIIS: se questa impostazione fosse confermata, si avrebbero due regimi diversi sulla stessa attività, distinti non dal rischio per il bagnante ma dalla forma giuridica del gestore e dall’iscrizione a un registro. È una scelta che va discussa alla luce del principio di uniformità della tutela che lo stesso disegno di legge dichiara come propria finalità, e che sul piano concorrenziale va valutata con attenzione. Si noti per contrasto che l’articolo 4-bis del Decreto Sport non contiene alcuna esclusione: si applica a tutti i gestori.

L’iter sta accelerando, e il punto critico è proprio quello che ci riguarda. Il provvedimento, di cui è relatrice la deputata Annarita Patriarca, è stato approvato in Consiglio dei ministri ed è all’esame della Commissione Affari sociali della Camera; alla fine di luglio 2026 il presidente della Commissione, Ugo Cappellacci, indicava come imminente la conclusione dell’esame degli emendamenti, con l’obiettivo dell’Aula in pochi giorni e del successivo passaggio al Senato. Nelle dichiarazioni della maggioranza l’approvazione definitiva è attesa in autunno.

Va segnalato un passaggio istituzionale rilevante: la Conferenza delle Regioni ha espresso una valutazione negativa sul testo, ritenendo che la sicurezza sarebbe messa a rischio se le prescrizioni fossero rivolte soltanto alle piscine nuove e non anche a quelle già esistenti.

Lettura FIIS: su questo vogliamo essere chiari, perché il punto è delicato. Non chiediamo che gli impianti esistenti siano esclusi dagli obblighi di sicurezza: sarebbe una posizione indifendibile e non è la nostra. Chiediamo che l’estensione agli impianti esistenti — che riteniamo corretta nel merito — sia accompagnata da tempi tecnici realistici, da criteri uniformi e da un sostegno economico proporzionato all’entità degli interventi strutturali. Obbligo pieno, sì; obbligo senza tempi e senza risorse, no: è così che si producono chiusure invece di adeguamenti.

Lo stato di avanzamento dell’A.C. 2576 va comunque verificato sulle banche dati parlamentari prima di ogni citazione.


Le richieste di FIIS

1. Estendere il sostegno economico alle piscine private a utenza pubblica. L’obbligo di sicurezza è correttamente uniforme e non intendiamo discuterlo. Il sostegno all’adeguamento non può però riguardare solo gli impianti pubblici: chiediamo che il fondo, o una dotazione aggiuntiva dedicata, sia accessibile anche ai gestori privati soggetti al medesimo obbligo e alla medesima misura di chiusura immediata, con criteri di accesso definiti in tempi rapidi.

2. Linee guida tecniche nazionali e criteri di accertamento uniformi. Un obbligo di risultato senza parametri di riferimento, senza autorità individuata e senza procedura di verifica produce disparità di trattamento tra territori. Chiediamo indicazioni operative nazionali che individuino i parametri di conformità, l’autorità competente, il contenuto minimo del verbale e le modalità di verifica per la riapertura.

3. Una finestra tecnica di adeguamento per gli interventi strutturali. La messa a norma di una presa di fondo non è sempre la sostituzione di un componente: in alcuni impianti richiede interventi sul circuito idraulico. Per queste situazioni chiediamo che, in presenza di misure compensative immediate e di un cronoprogramma certificato, sia previsto un percorso alternativo al fermo integrale dell’attività.

4. Chiarire il perimetro. L’articolo 4-bis non definisce «utenza pubblica» e «uso collettivo» e non rinvia a classificazioni esistenti. Chiediamo un chiarimento che allinei il perimetro applicativo alle classificazioni vigenti, a partire dalla posizione degli impianti condominiali, oggi incerta.

5. Uniformità della tutela nel disegno di legge quadro, e audizione delle rappresentanze. L’esclusione delle piscine gestite da enti sportivi iscritti al Registro dall’ambito della legge quadro va discussa apertamente: la sicurezza del bagnante non dipende dalla forma giuridica di chi gestisce la vasca. Le imprese che gestiscono impianti natatori devono essere audite nel percorso parlamentare: le norme sulla sicurezza funzionano quando sono scritte con chi le applica ogni giorno.

Sulla sostanza siamo netti: la sicurezza dei bagnanti, e in particolare dei bambini, non è materia di negoziazione. Le nostre richieste non riguardano il se adeguarsi, ma il come farlo con regole certe, uniformi e senza che il costo ricada integralmente su chi già investe in manutenzione e personale qualificato.

Il Presidente Alessandro Londi


Riferimenti

  • Stampato Senato n. 1978 — testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (fonte dei testi citati): https://www.fiscoetasse.com/files/22293/ddl-1978-448941.pdf
  • Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/26/26G00133/SG
  • Servizi Studi di Camera e Senato, dossier su A.C. 2576 «Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine», Dossier n. 640 / Progetti di legge n. 564, 13 febbraio 2026 (fonte della ricostruzione del quadro normativo e delle classificazioni): https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AS0469.pdf
  • Elenco dei decreti-legge in corso di conversione, per verificare la pubblicazione della legge di conversione: https://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencodlconvers.htm
  • Sky TG24, «Sicurezza piscine, il dl sport diventa legge. Dai bocchettoni alle griglie: cosa cambia», 29 luglio 2026 (fonte per i dati ISS richiamati nel dibattito, il contenuto dell’atto di indirizzo sulla cuffia, i rilievi emersi in Aula e lo stato dell’iter dell’A.C. 2576): https://tg24.sky.it/politica/2026/07/29/sicurezza-piscine-decreto-sport

Articolo con finalità informative. I testi normativi sono riportati alla lettera dallo stampato Senato n. 1978; la legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il testo pubblicato va verificato prima di ogni citazione ufficiale. La disciplina regionale applicabile e la valutazione tecnica del singolo impianto vanno verificate con professionisti qualificati.

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